Certificazioni sanitarie

Nuove disposizioni regionali


 

A TUTTE LE FAMIGLIE  

 

 

OGGETTO: norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica

 

           Come sicuramente appreso dai media    con   la     legge    regionale

 N. 12 del 4 agosto 2003, sono state  modificate  alcune modalità relative  alle certificazioni sanitarie.

         Rimandando la completa informazione alla lettura della documentazione Regionale e ASL pubblicata sul nostro sito www.istitutoleopardi.it (vedi di seguito in questa pagina) diamo di seguito indicazioni solo per le necessità più frequenti:

 

-          certificato di vaccinazione: può essere sostituito da autocertificazione della Famiglia all’atto dell’iscrizione

-           assenza superiore a 4 giorni sulla giustificazione deve essere indicata con chiarezza la frase “NON AFFETTO/A DA MALATTIE INFETTIVE”

-           assenza per 2 lezioni consecutive alla lezione di Educazione Fisica: allegare alla giustificazione autocertificazione di assenza per indisposizione (per la scuola superiore)

-           esoneri dalle lezioni di Educazione Fisica o attività motoria: deve essere presentato certificato medico stilato, a scelta della Famiglia, dal medico di base o dal pediatra

 

Cordialità.

 

La Direzione

 

Premessa
Con la Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2003 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) in Lombardia sono stati aboliti, quindi non possono essere richiesti né rilasciati:

  • il certificato di sana e robusta costituzione

  • il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego

  • il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti

  • il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori

  • il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale

  • il certificato per vendita dei generi di monopolio

  • il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri


Il certificato attestante l'esecuzione delle vaccinazioni, nel caso sia richiesto, è sostituito dall'autocertificazione.


Spetta al Medico di medicina generale o al Pediatra di libera scelta il rilascio dei seguenti certificati:

  • esonero dalle lezioni di Educazione fisica

  • ammissione ai soggiorni di vacanza per minori

Resta valido il Certificato di Stato di buona salute, rilasciato per
svolgere attività sportiva non agonistica (ginnastica, nuoto, ecc.).


Medicina scolastica
Non è più necessario presentare il certificato medico di riammissione per assenze oltre i 5 giorni.


Sicurezza alimentare
Chi lavora nel settore alimentare non è più obbligato ad avere il libretto di idoneità sanitaria.
A garanzia della sicurezza alimentare e per prevenire le malattie infettive trasmesse da alimenti, prima di iniziare l'attività lavorativa chi opera in questo settore deve seguire un corso specialistico in materia igienico-sanitaria, a cui seguono corsi di aggiornamento ogni due anni.


Solo nel caso siano richieste da altre Regioni diversamente disciplinate, queste certificazioni sanitarie, sebbene non abbiano più valore in Lombardia, possono essere richieste e rilasciate dalle ASL lombarde.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art.1 (Finalità e ambito di applicazione della legge )

1. La presente legge disciplina modalità di certificazione in materia di igiene e sanità pubblica.

2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni, qualora in altre Regioni siano diversamente disciplinate.

Art.2 ( Certificazioni sanitarie )

1. Non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia l seguenti certificati sanitari:

a) il certificato di sana e robusta costituzione;

b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

c) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;

d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori;

e) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.

2. In considerazione delle attuali condizioni sociali ed epidemiologiche relative alla popolazione della Regione Lombardia, non sono richiesti o rilasciati da servizi delle ASL della Regione Lombardia i seguenti certificati:

a) il certificato per vendita dei generi di monopolio;

b) il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri.

3. In tutti i casi in cui sia richiesto il certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo C)).

4. Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica ed il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art.3 (Determinazioni in materia di medicina scolastica)

1. La prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata dal dipartimento di prevenzione delle ASL.

2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, nonché quello di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica.

3. Le operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione degli ambienti scolastici, non dettate da esigenze di sanità pubblica, sono a carico della direzione scolastica.

Art.4 (Formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle mala trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l’ igiene dei prodotti alimentari))

 1. AI fine di perseguire l’ obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle mala infettive trasmesse da alimenti, la formazione, l'aggiornamento del personale alimentarista e le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL deputati al controllo, sono improntate:

a) all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull' epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;

b) al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle misure proposte;

c) alla correlazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione quali-quantitativa al rischio connesso per le specifiche attività.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima , l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal d.lgs. n. 155/97.

3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione dl norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all'uopo impartite.

4. Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o rilasciato da servizi delle ASL della Regione Lombardia e non costituisce titolo obbligatorio all'esercizio delle attività produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

 

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino, ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

 

Milano, 4 agosto 2003                                                                      

Roberto Formigoni

 

 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale  n. VII/864 del 30 luglio 2003)

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione e le province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formati- vo, delle cooperative sociali di cui all'articolo I, comma I, lettera b), e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), secondo le procedure di concertazione e le modalità operative stabilite dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n.1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’ impiego).

2. A tale fine la Regione:

a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed auto imprenditoriale delle persone disabili;

b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;

c) promuove l'organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.

Art.2 (Destinatari ed ambito di applicazione )

1. La presente legge si applica alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) d' ora in poi definite “persone disabili”.


 

 

Art.3 (Iniziative)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico in raccordo col sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui all'articolo 2, in conformità alle valutazioni, in ordine all'accertamento dell'handicap, della commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992. n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dal- la legge 68/1999.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;

 

 

Documentazione ASL

 

Oggetto: Legge Regionale n. 12 del 4.8.03 “Norme in materia di igiene e sanità pubblica”

 

Si trasmette in allegato il testo della Legge Regionale in oggetto.

 

 

Per quanto di interesse delle Direzioni scolastiche, la Legge disciplina i seguenti aspetti:

 

Certificato medico di riammissione dopo i 5 giorni di assenza: poiché si ritiene che il certificato medico sia di scarsa utilità ai fini della profilassi della diffusione delle malattie infettive, la scuola non lo richiederà più per riammettere l'alunno dopo assenza per malattia.

 

Rimangono vigenti le misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica normate dalla Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 13 marzo 1998 e rimane salva la possibilità per l' ASL di disporre di volta in volta controlli di fronte a particolari situazioni epidemiche ( come quelli previsti dal protocollo pediculosi).

 

Certificati di esonero dalle lezioni di educazione fisica: come ora, verranno redatti dai medici curanti.

 

 

Certificati per frequenza a colonie extraurbane: quando richiesti, verranno redatti dai curanti.

La norma disciplina anche la frequenza a scuola natura: il SMPC predisporrà con il Comune di Milano una procedura al proposito basata sull'autocertificazione dei genitori .

 

Cartelle cliniche: a partire da settembre, non verrà compilata dal personale delle U.O.M.P.C., la cartella clinica individuale e non verranno richiesti routinariamente i questionari anamnestici ai nuovi iscritti, poiché tali compiti sono assegnati" ai medici curanti nei confronti dei propri assistiti. Verranno predisposte cartellette di classe che conterranno i documenti sanitari riferiti agli alunni, prodotti nel corso dell'anno.

Si richiede di continuare a trasmettere in sala medica l'elenco degli alunni frequentanti le singole

classi, cosi come in uso, completo di indirizzo di residenza.

 

Certificato vaccinale: il genitore dovrà presentare per l'iscrizione il certificato vaccinale aggiornato o l'autocertificazione prevista secondo il DPR 26.1.99. n.243 "comprovante l'effettuazione delle , vaccinazione e delle rivaccinazioni" obbligatorie, "accompagnata dall'indicazione della struttura del  Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione" (in genere la ASL di residenza).

 

Per la mensa degli alunni, gestita da Milano Ristorazione, rimane vigente la necessità di certificato medico del curante o dello specialista per la richiesta di diete speciali a valenza sanitaria.

 

Il personale che lavora nella refezione scolastica , cui non si applica l'obbligo del libretto sanitario, riceverà opportune informazioni per la frequenza a momenti formativi, mentre per i genitori che

partecipano alla commissione controllo mensa rimane la previsione del controllo sanitario da parte degli operatori delle UOMPC, come attualmente in uso, come occasione informativa e formativa.

 

Certificati di sana e robusta costituzione, di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti, di idoneità psicofisica  per la frequenza di istituti professionali: non devono essere richiesti.

 

Disinfezioni e disinfestazioni: l'obbligo di periodiche disinfezioni non trova ragione di essere confermato, se non è motivato di volta in volta da precise indicazioni sanitarie.

 

Le Unità Operative di Medicina Preventiva nelle Comunità, rimangono, come sempre, disponibili per ogni utile approfondimento e precisazione.

 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

 

Il Responsabile del

Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità

Dr. Alberto Nova